Accordo›Titolo III
Art. 30
43 / 172Impegni reciproci
In vigore dal 31 lug 2004
Impegni reciproci
1. La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS".
2. La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.
3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, nè alle misure adottate in applicazione ditale accordo nè agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.
4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli -33.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-30