Art. 25
Accordo

Art. 25

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In vigore dal 31 lug 2004
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell', paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equi- valente o ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un pro- dotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-25