Art. 109
AccordoTitolo IX

Art. 109

109 / 172
In vigore dal 31 lug 2004
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-109