Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. 176 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI S Art. 2 ARTICOLO 2 Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto d Art. 7 ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 8 ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunità Art. 9 ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazio Art. 10 ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si Art. 11 ARTICOLO 11 1. L'Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga all Art. 12 ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 13 ARTICOLO 13 La Comunità e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro s Art. 14 ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 im Art. 15 ARTICOLO 15 1. La Comunità e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'ent Art. 16 ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una mod Art. 17 ARTICOLO 17 1. La Comunità e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi Art. 18 ARTICOLO 18 1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare l Art. 19 ARTICOLO 19 I prodotti originari dell'Algeria non beneficiano, all'importazione nella Comu Art. 20 ARTICOLO 20 1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura f Art. 21 ARTICOLO 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni do Art. 22 ARTICOLO 22 Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verific Art. 23 ARTICOLO 23 Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compens Art. 24 ARTICOLO 24 1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti Art. 25 ARTICOLO 25 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti Art. 26 ARTICOLO 26 1. Nel caso in cui la Comunità o l'Algeria assoggettino le importazioni di pro Art. 27 ARTICOLO 27 Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, a Art. 28 ARTICOLO 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizion Art. 29 ARTICOLO 29 Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, Art. 41 ARTICOLO 41 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nell Art. 42 ARTICOLO 42 Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegn Art. 43 ARTICOLO 43 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi Art. 44 ARTICOLO 44 1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta Art. 45 ARTICOLO 45 Le parti si impegnano a adottare le misure necessarie per tutelare i dati pers Art. 46 ARTICOLO 46 1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva Art. 72 ARTICOLO 72 1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni soci Art. 73 ARTICOLO 73 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse Art. 74 ARTICOLO 74 1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve proceder Art. 75 ARTICOLO 75 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli S Art. 76 ARTICOLO 76 Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Art. 77 ARTICOLO 77 Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo inten Art. 78 ARTICOLO 78 La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di: a) contr titolo I DIALOGO POLITICO
Art. 3 ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e Art. 4 ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti Art. 5 ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessari titolo II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 6 ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decor titolo III SCAMBI DI SERVIZI
Art. 30 Impegni reciproci Art. 31 Prestazione transfrontaliera di servizi Art. 32 Presenza commerciale Art. 33 Presenza temporanea di persone fisiche Art. 34 Trasporti Art. 35 Normativa interna Art. 36 Definizioni Art. 37 Disposizioni generali titolo IV PAGAMENTI, CAPITALI,
Art. 38 ARTICOLO 38 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, le parti si impegnano ad autoriz Art. 39 ARTICOLO 39 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Al Art. 40 ARTICOLO 40 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Algeria abbiano, o rischino titolo V COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 47 Obiettivi Art. 48 Ambito di applicazione Art. 49 Strumenti e modalità Art. 50 Cooperazione regionale Art. 51 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica Art. 52 Ambiente Art. 53 Cooperazione industriale Art. 54 Promozione e tutela degli investimenti Art. 55 Normalizzazione e valutazione della conformità Art. 56 Ravvicinamento delle legislazioni Art. 57 Servizi finanziari Art. 58 Agricoltura e pesca Art. 59 Trasporti Art. 60 Telecomunicazioni e Società dell'informazione Art. 61 Energia e miniere Art. 62 Turismo e artigianato Art. 63 Cooperazione nel settore doganale Art. 64 Cooperazione nel settore statistico Art. 65 Cooperazione per la tutela dei consumatori Art. 66 ARTICOLO 66 Considerate le specificità dell'economia algerina, le parti definiscono le mod titolo VI COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
Art. 67 ARTICOLO 67 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati ne Art. 68 ARTICOLO 68 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di naziona Art. 69 ARTICOLO 69 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle p Art. 70 ARTICOLO 70 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presen Art. 71 ARTICOLO 71 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 70 titolo VII COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 79 ARTICOLO 79 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Art. 80 ARTICOLO 80 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di ade Art. 81 ARTICOLO 81 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventu titolo VIII COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Art. 82 Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto Art. 83 Circolazione delle persone Art. 84 Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione Art. 85 Cooperazione giuridica e giudiziaria Art. 86 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata Art. 87 Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco Art. 88 Lotta contro il razzismo e la xenofobia Art. 89 Lotta contro la droga e la tossicomania Art. 90 Lotta contro il terrorismo Art. 91 Lotta contro la corruzione titolo IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 92 ARTICOLO 92 È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministerial Art. 93 ARTICOLO 93 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 94 ARTICOLO 94 Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di a Art. 95 ARTICOLO 95 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istitu Art. 96 ARTICOLO 96 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è com Art. 97 ARTICOLO 97 Il Comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione d Art. 98 ARTICOLO 98 Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di la Art. 99 ARTICOLO 99 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la coo Art. 100 ARTICOLO 100 1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi Art. 101 ARTICOLO 101 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare q Art. 102 ARTICOLO 102 Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposi Art. 103 ARTICOLO 103 Nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto: - di ampliare i ben Art. 104 ARTICOLO 104 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l Art. 105 ARTICOLO 105 I protocolli 1-7 e gli allegati 1-6 costituiscono parte integrante del presen Art. 106 ARTICOLO 106 Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da una parte, la Comu Art. 107 ARTICOLO 107 L'accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può denu Art. 108 ARTICOLO 108 Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato ch Art. 109 ARTICOLO 109 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, Art. 110 ARTICOLO 110 1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedur Protocollo 1
titolo IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI Art. 2 ARTICOLO 2 Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calco Art. 3 ARTICOLO 3 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arro Art. 4 ARTICOLO 4 1. I vini di uve fresche originari dell'Algeria che recano la menzione di vini Protocollo 6
titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
titolo II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 2 Requisiti di carattere generale Art. 3 Cumulo bilaterale dell'origine Art. 4 Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia Art. 5 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni Art. 6 Prodotti interamente ottenuti Art. 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 9 Unità da prendere in considerazione Art. 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 11 Assortimenti Art. 12 Elementi neutri titolo III REQUISITI TERRITORIALI
Art. 13 Principio della territorialità Art. 14 Trasporto diretto Art. 15 Esposizioni titolo IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Art. 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi titolo V PROVA DELL'ORIGINE
Art. 17 Requisiti di carattere generale Art. 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 Art. 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1 Art. 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1 Art. 21 Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Art. 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Art. 23 Esportatore autorizzato Art. 24 Validità della prova dell'origine Art. 25 Presentazione della prova dell'origine Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine Art. 28 Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione Art. 29 Documenti giustificativi Art. 30 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 31 Discordanze ed errori formali Art. 32 Importi espressi in euro titolo VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 33 Assistenza reciproca Art. 34 Controllo delle prove dell'origine Art. 35 Composizione delle controversie Art. 36 Sanzioni Art. 37 Zone franche titolo VII CEUTA E MELILLA
Art. 38 Applicazione del protocollo Art. 39 Condizioni particolari Art. 40 Modifiche del protocollo Art. 41 Comitato di cooperazione doganale Art. 42 Applicazione del protocollo Art. 43 Intese con il Marocco e la Tunisia Art. 44 Merci in transito o in deposito Protocollo 7
titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Comunicazione/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Attuazione Art. 14 Altri accordi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360