Art. 2
Accordo

Art. 2

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In vigore dal 30 mag 2004
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-2