Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 30 mag 2004
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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