Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO D Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si p Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano reciprocame Art. 4 Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 5 Articolo 5 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, Art. 6 Articolo 6 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni esercita u Art. 7 Articolo 7 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o 6 p Art. 8 Articolo 8 1. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti comuni, spontaneame Art. 9 Articolo 9 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Am Art. 10 Articolo 10 Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare mis Art. 11 Articolo 11 1. Le Amministrazioni doganali si accordano, dopo essersi consultate, allo sco Art. 12 Articolo 12 1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se Art. 13 Articolo 13 1. 1 documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conform Art. 14 Articolo 14 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell' Art. 15 Articolo 15 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a questo Accordo, Art. 16 Articolo 16 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Art. 17 Articolo 17 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle infor Art. 18 Articolo 18 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzi Art. 19 Articolo 19 1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Ammin Art. 20 Articolo 20 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando ques Art. 21 Articolo 21 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo è applicabile ai temton doganali delle due Parti Contraent Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla dat Art. 24 Articolo 24 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 25 Articolo 25 Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accord Art. 26 Articolo 26 1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360