Capo I
Art. 11
11 / 29Principio di tutela della produzione audiovisiva europea
In vigore dal 6 mag 2004
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall' della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall' del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;112#art-11