Art. 7
Appendice II Parte I

Art. 7

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In vigore dal 24 apr 2004
Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale arbitrale e in particolare utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per: a) fornire al tribunale tutti i documenti, informazioni e le agevolazioni necessarie; b) consentire al Tribunale, in caso di bisogno, di far comparire testimoni o esperti, e di registrare la loro deposizione;
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-7