Art. 13
Appendice II Parte I

Art. 13

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In vigore dal 24 apr 2004
Se una delle parti alla controversia non si presenta dinanzi al Tribunale arbitrale o non difende la propria causa, l'altra parte a può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti alla controversia non si sia presentata dinanzi al giudice o si sia astenuta dal far valere i propri diritti non ostacola la procedura. Prima di pronunciare la sua sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda è valida sia per quanto riguarda i fatti sia in diritto.
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