Art. 1
Appendice II Parte II

Art. 1

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In vigore dal 24 apr 2004
Articolo primo Una Commissione di conciliazione è istituita su richiesta di una delle parti alla controversia. Salvo se le parti alla controversia decidono diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, ciascuna parte interessata ne designa due ed il Presidente viene scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-1-2