Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. 63 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
parte I
Art. 1 Obiettivi Art. 2 Uso dei termini Art. 3 Portata di applicazione parte II
Art. 4 Obblighi generali Art. 5 Conservazione, prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Art. 6 Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche Art. 7 Impegni nazionali e cooperazione internazionale Art. 8 Assistenza tecnica parte III
Art. 9 Diritti degli agricoltori parte IV
Art. 10 Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi Art. 11 Applicazione del sistema multilaterale Art. 12 Accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in seno al sistema multilaterale Art. 13 Ripartizione dei vantaggi nel sistema multilaterale parte V
Art. 14 Piano d'azione mondiale Art. 15 Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura detenute dai Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale e da altre istituzioni internazionali. Art. 16 Le reti internazionali di risorse fitogenetiche Art. 17 Sistema mondiale d'informazione sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura parte VI
Art. 18 Risorse finanziarie parte VII
Art. 19 Organo direttivo Art. 20 Segretariato Art. 21 Applicazione Art. 22 Soluzione delle controversie Art. 23 Emendamenti al Trattato Art. 24 Annessi Art. 25 Firma Art. 26 Ratifica, accettazione o approvazione Art. 27 Adesione Art. 28 Entrata in vigore Art. 29 Organizzazioni Membri della FAO Art. 30 Riserve Art. 31 Non - Parti Art. 32 Denuncia Art. 33 Cessazione Art. 34 Depositario Art. 35 Testi autentici Appendice II Parte I
Art. 1 APPENDICE II Articolo primo La Parte ricorrente notifica al Segretario che le Parti in cau Art. 2 Articolo 2 1. In caso di controversia fra due parti, il Tribunale arbitrale è composto da Art. 3 Articolo 3 1. Se entro un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presi Art. 4 Articolo 4 Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni in conformità alle disposizio Art. 5 Articolo 5 Salvo se le parti alla controversia decidono diversamente, il Tribunale arbitra Art. 6 Articolo 6 Su richiesta di una delle parti alla controversia, il Tribunale arbitrale può r Art. 7 Articolo 7 Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale arbitrale e in par Art. 8 Articolo 8 Le parti alla controversia e gli arbitri sono tenuti a preservare il carattere Art. 9 Articolo 9 Salvo se il Tribunale arbitrale decide diversamente per via di particolari circ Art. 10 Articolo 10 Ogni Parte contraente che abbia, per quanto concerne l'oggetto della controver Art. 11 Articolo 11 Il Tribunale può trattare e decidere i contro-ricorsi direttamente collegati a Art. 12 Articolo 12 Le decisioni del Tribunale arbitrale relative sia alla procedura che al merito Art. 13 Articolo 13 Se una delle parti alla controversia non si presenta dinanzi al Tribunale arbi Art. 14 Articolo 14 Il Tribunale pronuncia la sua sentenza definitiva non oltre cinque mesi a deco Art. 15 Articolo 15 La sentenza definitiva del Tribunale è limitata alla questione che è oggetto d Art. 16 Articolo 16 La sentenza è obbligatoria per le parti alla controversia. Essa è inappellabil Art. 17 Articolo 17 Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le parti alla controversia relativa Appendice II Parte II
Art. 1 Articolo primo Una Commissione di conciliazione è istituita su richiesta di una delle part Art. 2 Articolo 2 In caso di controversia fra più di due Parti contraenti, le parti alla controve Art. 3 Articolo 3 Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda di istituire una commissione d Art. 4 Articolo 4 Se entro un termine di due mesi dopo l'ultima nomina di un membro della Commiss Art. 5 Articolo 5 La Commissione di conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti Art. 6 Articolo 6 In mancanza di accordo riguardo alla competenza della Commissione di conciliazi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360