Art. 10 · Rilascio di passaporti e visti
Convenzione

Art. 10

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Rilascio di passaporti e visti

In vigore dal 16 mar 2004
(Rilascio di passaporti e visti) I funzionari consolari hanno il diritto di: 1. rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio. 2. rilasciare, estendere, ritirare o annullare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato di invio, oppure attraversarlo.
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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65#art-c-10