Art. 26 · CONSIDERAZIONI SOCIO ECONOMICHE
Protocollo

Art. 26

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CONSIDERAZIONI SOCIO ECONOMICHE

In vigore dal 5 feb 2004
CONSIDERAZIONI SOCIO ECONOMICHE 1. Le Parti, quando prendono una decisione concernente l'importazione, in forza del presente Protocollo o in virtù delle misure nazionali che esse hanno adottato per applicare il Protocollo, possono tener conto, compatibilmente con i loro obblighi internazionali, delle incidenze socioeconomiche prodotte dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso duraturo della diversità biologica, in considerazione del valore della diversità biologica in particolare per le comunità autoctone e locali. 2. Le Parti sono incoraggiate a cooperare alla ricerca ed allo scambio d'informazioni sull'impatto socio economico degli organismi viventi modificati, in particolare per le comunità autoctone e locali.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27#art-p-26