Art. 1 · SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

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SOGGETTI

In vigore dal 3 feb 2004
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue. SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-1