Art. 29 · Fondamento della richiesta risarcitoria
Convenzione

Art. 29

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Fondamento della richiesta risarcitoria

In vigore dal 27 gen 2004
- Fondamento della richiesta risarcitoria Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-29