Art. 28 · Anticipi di pagamento
Convenzione

Art. 28

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Anticipi di pagamento

In vigore dal 27 gen 2004
- Anticipi di pagamento In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-28