Art. 14 · Tutela di diritti del mittente e del destinatario
Convenzione

Art. 14

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Tutela di diritti del mittente e del destinatario

In vigore dal 27 gen 2004
- Tutela di diritti del mittente e del destinatario Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli , ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per contro altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12#art-c-14