Art. 18 · Commissione mista
Accordo

Art. 18

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Commissione mista

In vigore dal 24 gen 2004
(Commissione mista) Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da concordare per le vie diplomatiche.
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