Art. 15 · Iniziative congiunte
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Art. 15

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Iniziative congiunte

In vigore dal 24 gen 2004
(Iniziative congiunte) Le Parti considereranno la possibilità di realizzazione di progetti congiunti nei campi culturale e scientifico che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali.
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