Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 gen 2004
1. Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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