Art. 9 · Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Protocollo 4Titolo II

Art. 9

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Accessori, pezzi di ricambio e utensili

In vigore dal 28 gen 2004
Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-9