Art. 8 · Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Protocollo 5Titolo VIII

Art. 8

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Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 28 gen 2004
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere computerizzate. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
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