Art. 91
AccordoTitolo VIII

Art. 91

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In vigore dal 28 gen 2004
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-91