Art. 80
AccordoTitolo VIII

Art. 80

80 / 149
In vigore dal 28 gen 2004
Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-80