Art. 8
Accordo

Art. 8

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In vigore dal 28 gen 2004
I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonché dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-8