Art. 77
AccordoTitolo VIII

Art. 77

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In vigore dal 28 gen 2004
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo. 2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
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