Art. 67
AccordoTitolo VI

Art. 67

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In vigore dal 28 gen 2004
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-67