Art. 65
AccordoTitolo VI

Art. 65

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In vigore dal 28 gen 2004
Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si cercherà in via prioritaria di: a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attività generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti; b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il sistema previdenziale; e) potenziare il sistema sanitario; f) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-65