Art. 62
AccordoTitolo VI

Art. 62

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In vigore dal 28 gen 2004
Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-62