Art. 33
AccordoTitolo IV

Art. 33

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In vigore dal 28 gen 2004
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, semprechè dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-33