Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 28 gen 2004
1. Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione nè altre restrizioni di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunità e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni nè dazi doganali o oneri di effetto equivalente, nè restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-17