Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001. 153 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO S Art. 2 ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, Art. 7 ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 8 ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità i Art. 9 ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazi Art. 10 ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si Art. 11 ARTICOLO 11 1. L'Egitto può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle Art. 12 ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Art. 13 ARTICOLO 13 La Comunità e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro sc Art. 14 ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 imp Art. 15 ARTICOLO 15 1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunità e l'Egit Art. 16 ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una mod Art. 17 ARTICOLO 17 1. Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizion Art. 18 ARTICOLO 18 1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di Art. 19 ARTICOLO 19 1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Com Art. 20 ARTICOLO 20 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura f Art. 21 ARTICOLO 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni do Art. 22 ARTICOLO 22 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verific Art. 23 ARTICOLO 23 Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenz Art. 24 ARTICOLO 24 1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e Art. 25 ARTICOLO 25 1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti: i) la riesport Art. 26 ARTICOLO 26 Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni a Art. 27 ARTICOLO 27 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizion Art. 28 ARTICOLO 28 Per classificare le merci importate nella Comunità e in Egitto si utilizzano, Art. 34 ARTICOLO 34 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura Art. 35 ARTICOLO 35 Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli Art. 36 ARTICOLO 36 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi Art. 37 ARTICOLO 37 1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le Par Art. 38 ARTICOLO 38 Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti p Art. 68 ARTICOLO 68 Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione cl Art. 69 ARTICOLO 69 Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su ric Art. 70 ARTICOLO 70 Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a pre Art. 71 ARTICOLO 71 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mu titolo I DIALOGO POLITICO
Art. 3 ARTICOLO 3 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le Art. 4 ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particol Art. 5 ARTICOLO 5 1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necess titolo II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 6 ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decor titolo III DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 29 ARTICOLO 29 1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo genera Art. 30 ARTICOLO 30 1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di inserire nel campo titolo IV MOVIMENTI DI CAPITALI
Art. 31 ARTICOLO 31 Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad aut Art. 32 ARTICOLO 32 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Egitto gar Art. 33 ARTICOLO 33 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Egitto abbiano, o rischino d titolo V COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 39 Obiettivi Art. 40 Ambito di applicazione Art. 41 Metodi e modalità Art. 42 Istruzione e formazione Art. 43 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 44 Ambiente Art. 45 Cooperazione industriale Art. 46 Investimenti e promozione degli investimenti Art. 47 Normalizzazione e valutazione della conformità Art. 48 Ravvicinamento delle legislazioni Art. 49 Servizi finanziari Art. 50 Agricoltura e pesca Art. 51 Trasporti Art. 52 Società dell'informazione e telecomunicazioni Art. 53 Energia Art. 54 Turismo Art. 55 Dogane Art. 56 Cooperazione nel settore statistico Art. 57 Riciclaggio del denaro Art. 58 Lotta contro la droga Art. 59 Lotta contro il terrorismo Art. 60 Cooperazione regionale Art. 61 Tutela dei consumatori titolo VI CAPITOLO 1
Art. 62 ARTICOLO 62 Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei Art. 63 ARTICOLO 63 1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni soci Art. 64 ARTICOLO 64 Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al ti Art. 65 ARTICOLO 65 Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendon Art. 66 ARTICOLO 66 I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Art. 67 ARTICOLO 67 Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente titolo VII COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 72 ARTICOLO 72 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Art. 73 ARTICOLO 73 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventu titolo VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 74 ARTICOLO 74 È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministerial Art. 75 ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 76 ARTICOLO 76 Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di a Art. 77 ARTICOLO 77 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istitu Art. 78 ARTICOLO 78 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è com Art. 79 ARTICOLO 79 1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestio Art. 80 ARTICOLO 80 Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di la Art. 81 ARTICOLO 81 Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la coo Art. 82 ARTICOLO 82 1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi Art. 83 ARTICOLO 83 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qu Art. 84 ARTICOLO 84 Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposiz Art. 85 ARTICOLO 85 Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente acco Art. 86 ARTICOLO 86 1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l' Art. 87 ARTICOLO 87 I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante d Art. 88 ARTICOLO 88 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, Art. 89 ARTICOLO 89 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti Art. 90 ARTICOLO 90 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che Art. 91 ARTICOLO 91 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, f Art. 92 ARTICOLO 92 1. Il presente accordo sarà approvato dalle Parti secondo le rispettive proced Protocollo 3
titolo VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ARTICOLO 1 Art. 2 ARTICOLO 2 1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decision Art. 3 ARTICOLO 3 La Comunità e l'Egitto si informano delle disposizioni amministrative prese per Protocollo 4
titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
titolo II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 2 Requisiti di carattere generale Art. 3 Cumulo bilaterale dell'origine Art. 4 Cumulo diagonale dell'origine Art. 5 Prodotti interamente ottenuti Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 8 Unità da prendere in considerazione Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 10 Assortimenti Art. 11 Elementi neutri titolo III REQUISITI TERRITORIALI
Art. 12 Principio della territorialità Art. 13 Trasporto diretto Art. 14 Esposizioni titolo IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi titolo V PROVA DELL'ORIGINE
Art. 16 Requisiti di carattere generale Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Art. 22 Esportatore autorizzato Art. 23 Validità della prova dell'origine Art. 24 Presentazione della prova dell'origine Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 26 Esonero dalla prova dell'origine Art. 27 Documenti giustificativi Art. 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 29 Discordanze ed errori formali Art. 30 Importi espressi in euro titolo VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 31 Assistenza reciproca Art. 32 Controllo delle prove dell'origine Art. 33 Composizione delle controversie Art. 34 Sanzioni Art. 35 Zone franche titolo VII CEUTA E MELILLA
Art. 36 Applicazione del protocollo Art. 37 Condizioni particolari titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Modifiche del protocollo Art. 39 Esecuzione del protocollo Art. 40 Merci in transito o in deposito Protocollo 5
titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Comunicazione/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Attuazione Art. 14 Altri accordi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360