Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.
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