Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 30 nov 2003
Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-4