Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVE Art. 2 Articolo 2 I film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pi Art. 3 Articolo 3 La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'appro Art. 4 Articolo 4 Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere re Art. 5 Articolo 5 Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produt Art. 6 Articolo 6 La proporzione dei rispettivi, apporti dei coproduttori dei due Paesi può varia Art. 7 Articolo 7 I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese Art. 8 Articolo 8 Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà e Art. 9 Articolo 9 Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la parteci Art. 10 Articolo 10 I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovr Art. 11 Articolo 11 Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Art. 12 Articolo 12 Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di q Art. 13 Articolo 13 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese Art. 14 Articolo 14 I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Cop Art. 15 Articolo 15 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate Art. 16 Articolo 16 In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere amm Art. 17 Articolo 17 L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Albania Art. 18 Articolo 18 Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le co Art. 19 Articolo 19 Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi i Art. 20 Articolo 20 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese success Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360