Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000. 33 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 7 Articolo 7 Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito Art. 8 Articolo 8 Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il traspo Art. 9 Articolo 9 I servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del presente Accordo, s Art. 10 Articolo 10 Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti titolo I I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Definizioni titolo II AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI
Art. 3 Articolo 3 Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto Art. 4 Articolo 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autor Art. 5 Articolo 5 Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita Art. 6 Articolo 6 I trasportatori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel terr titolo III AUTOTRASPORTO DI MERCI
Art. 11 Articolo 11 Con l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Cont Art. 12 Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazi Art. 13 Articolo 13 L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non è cedibile e dà diritt Art. 14 Articolo 14 1 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non pos titolo IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 15 Articolo 15 I requisiti di capacità tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneità Art. 16 Articolo 16 Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti r Art. 17 Articolo 17 Ai sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale impiegato sui ve Art. 18 Articolo 18 I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle.no Art. 19 Articolo 19 Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli i Art. 20 Articolo 20 Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare Art. 21 Articolo 21 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza Art. 22 Articolo 22 I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato te Art. 23 Articolo 23 La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applic Art. 24 Articolo 24 In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel ter Art. 25 Articolo 25 Tutte le questioni concernenti le modalità d'applicazione del presente Accordo Art. 26 Articolo 26 È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità c Art. 27 Articolo 27 La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le que Art. 28 Articolo 28 I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di pers titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Articolo 29 Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezio Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360