Art. 2 · Designazione amministrazioni competenti.

Art. 2

2 / 6

Designazione amministrazioni competenti.

In vigore dal 28 nov 2003
1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano: a) il Ministero delle attività produttive competente per gli adempimenti di cui agli (Comunicazione di informazioni), agli (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo; b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo; c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attività inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332#art-2