Capo II
Art. 20
20 / 25Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.
In vigore dal 30 nov 2003
(Modifiche all' della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All' della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".
Storico versioni
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