Art. 12 · Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Capo II

Art. 12

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Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

In vigore dal 30 nov 2003
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all', comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli , all', paragrafi da 1 a 4, e all' della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica; c) prevedere che i dati di cui agli , all', paragrafi da 1 a 4, e all' della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.
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