Art. 56 · Servizi finanziari e istituzioni fiscali
AccordoTitolo VI

Art. 56

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Servizi finanziari e istituzioni fiscali

In vigore dal 23 nov 2003
Servizi finanziari e istituzioni fiscali 1. La cooperazione in materia di servizi finanziari è volta ad agevolare l'inserimento del Turkmenistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per: - lo sviluppo di un mercato dei titoli; - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento del Turkmenistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo del Turkmenistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 2. Le Parti cooperano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nel Turkmenistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.
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