Art. 48 · Prodotti minerari e materie prime
AccordoTitolo VI

Art. 48

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Prodotti minerari e materie prime

In vigore dal 23 nov 2003
Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarda principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-48