Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 23 nov 2003
1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell': le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto . 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell', il Governo del Turkmenistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nel Turkmenistan di sedi secondarie e di controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere al Turkmenistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nel Turkmenistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e delle sedi secondarie di società comunitarie stabilite nel Turkmenistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle sedi secondarie già stabilite nel Turkmenistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-27