Art. 17
AccordoTitolo III

Art. 17

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In vigore dal 23 nov 2003
Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Turkmenistan.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-17