Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. 119 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ E Art. 21 ARTICOLO 21 1. La Comunità e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle società Art. 22 ARTICOLO 22 1. Le disposizioni dell'articolo 21 non si applicano al trasporto aereo, fluvi Art. 23 ARTICOLO 23 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società turkmena Art. 24 ARTICOLO 24 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può adottare Art. 25 ARTICOLO 25 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 26 ARTICOLO 26 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società Art. 27 ARTICOLO 27 1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali Art. 28 ARTICOLO 28 1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a pr Art. 29 ARTICOLO 29 Le Parti collaborano al fine di sviluppare nel Turkmenistan un settore terziar Art. 30 ARTICOLO 30 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso Art. 31 ARTICOLO 31 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in fun Art. 32 ARTICOLO 32 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 33 ARTICOLO 33 Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta Art. 34 ARTICOLO 34 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società cont Art. 35 ARTICOLO 35 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 36 ARTICOLO 36 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso Art. 37 ARTICOLO 37 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 38 ARTICOLO 38 Fatto salvo l'articolo 26, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può Art. 39 ARTICOLO 39 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi Art. 40 ARTICOLO 40 1. Ai sensi delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato V, il Tur titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e fondamentali definit Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e inten Art. 5 ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consigl Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 7 ARTICOLO 7 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favori Art. 8 ARTICOLO 8 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per Art. 9 ARTICOLO 9 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunità in esenz Art. 11 ARTICOLO 11 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 12 ARTICOLO 12 1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantitativ Art. 13 ARTICOLO 13 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle di Art. 14 ARTICOLO 14 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle imp Art. 15 ARTICOLO 15 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 16 ARTICOLO 16 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 17 ARTICOLO 17 Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattat titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA'
Art. 18 ARTICOLO 18 1. Secondo le leggi, le condizioni e le procedure applicabili in ciascuno Stat Art. 19 ARTICOLO 19 Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le c Art. 20 ARTICOLO 20 Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V COOPERAZIONE LEGISLATIVA
Art. 41 ARTICOLO 41 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut titolo VI Cooperazione economica
Art. 42 ARTICOLO 42 1. La Comunità e il Turkmenistan avviano una cooperazione economica per favori Art. 43 Cooperazione per gli scambi di beni e servizi Art. 44 Cooperazione industriale Art. 45 Promozione e tutela degli investimenti Art. 46 Commesse pubbliche Art. 47 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità Art. 48 Prodotti minerari e materie prime Art. 49 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 50 Istruzione e formazione Art. 51 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 52 Energia Art. 53 Ambiente Art. 54 Trasporti Art. 55 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 56 Servizi finanziari e istituzioni fiscali Art. 57 Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese Art. 58 Sviluppo regionale Art. 59 Cooperazione sociale Art. 60 Turismo Art. 61 Piccole e medie imprese Art. 62 Informazione e comunicazione Art. 63 Tutela dei consumatori Art. 64 Dogane Art. 65 Cooperazione statistica Art. 66 Economia titolo VII COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE
Art. 67 ARTICOLO 67 Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento titolo VIII COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA'
Art. 68 ARTICOLO 68 Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali: - attivi Art. 69 Riciclaggio del denaro Art. 70 Droga Art. 71 Immigrazione illegale titolo IX COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 72 ARTICOLO 72 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo X COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 73 ARTICOLO 73 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 74, Art. 74 ARTICOLO 74 Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis, come previsto da Art. 75 ARTICOLO 75 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabili Art. 76 ARTICOLO 76 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI,
Art. 77 ARTICOLO 77 È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 78 ARTICOLO 78 1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 79 ARTICOLO 79 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito Art. 80 ARTICOLO 80 Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 81 ARTICOLO 81 Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in rela Art. 82 ARTICOLO 82 È istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce e consente s Art. 83 ARTICOLO 83 1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlament Art. 84 ARTICOLO 84 Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 85 ARTICOLO 85 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 86 ARTICOLO 86 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prend Art. 87 ARTICOLO 87 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizi Art. 88 ARTICOLO 88 1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 89 ARTICOLO 89 Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali approp Art. 90 ARTICOLO 90 Il trattamento riservato al Turkmenistan non può comunque essere meno favorevo Art. 91 ARTICOLO 91 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono il Turkmenistan, da un l Art. 92 ARTICOLO 92 Fintantochè le questioni contemplate dal Presente accordo rientrano nel tratta Art. 93 ARTICOLO 93 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di Art. 94 ARTICOLO 94 1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'ad Art. 95 ARTICOLO 95 Gli allegati I, II, III, IV e V e il protocollo costituiscono parte integrante Art. 96 ARTICOLO 96 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli Art. 97 ARTICOLO 97 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i tr Art. 98 ARTICOLO 98 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del pre Art. 99 ARTICOLO 99 L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue danese, finnica Art. 100 ARTICOLO 100 Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Art. 101 ARTICOLO 101 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata Protocollo
titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI,
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Esecuzione Art. 14 Altri accordi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360