Art. 9 · Assortimenti
Protocollo 1Titolo II

Art. 9

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Assortimenti

In vigore dal 21 nov 2003
Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originati non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-p-9