Art. 74 · Amministrazione aggiudicatrice
AccordoSez. B

Art. 74

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Amministrazione aggiudicatrice

In vigore dal 21 nov 2003
Amministrazione aggiudicatrice 1. I contratti di lavori, di forniture e di servizi sono preparati, negoziati e stipulati con il beneficiario ammissibile, in accordo e in collaborazione con la Commissione. 2. Il beneficiario ammissibile può chiedere alla Commissione di preparare, negoziare e stipulare contratti di servizi in suo nome, direttamente o tramite la sua agenzia competente.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-74