Art. 47 · Normalizzazione e valutazione della conformità
AccordoSez. F

Art. 47

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Normalizzazione e valutazione della conformità

In vigore dal 21 nov 2003
Normalizzazione e valutazione della conformità Le Parti cooperano nel settore della normalizzazione, della metrologia, della certificazione e dell'assicurazione della qualità per ridurre le reciproche differenze esistenti in questo campo, eliminare gli ostacoli tecnici e facilitare gli scambi bilaterali. Questa cooperazione comprende: (a) l'adozione di misure, ai sensi delle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, volte a favorire un maggiore ricorso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità internazionali, con particolare riguardo a misure specifiche di carattere settoriale; (b) l'elaborazione di accordi di riconoscimento reciproco della valutazione della conformità nei settori di interesse economico reciproco; (c) la cooperazione nel campo della gestione e dell'assicurazione della qualità in un certo numero di settori rilevanti per il Sudafrica; (d) la semplificazione delle misure di assistenza tecnica al Sudafrica destinate a potenziare le sue capacità in materia di accreditamento, di metrologia e di normalizzazione; (e) lo sviluppo di legami concreti e pratici tra gli organismi di normalizzazione, di accreditamento e di certificazione sudafricani ed europei.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-47