Art. 22 · Unioni doganali e zone di libero scambio
AccordoTitolo IIISez. A

Art. 22

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Unioni doganali e zone di libero scambio

In vigore dal 21 nov 2003
Unioni doganali e zone di libero scambio 1. L'accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di altre intese tra una delle Parti e i paesi terzi, se non nella misura in cui essi alterano i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di cooperazione si tengono consultazioni tra la Comunità e il Sudafrica in merito agli accordi che istituiscono o adeguano unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione europea, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Sudafrica.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-22