Art. 23
Accordo

Art. 23

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In vigore dal 1 nov 2003
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo dì cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292#art-a-23